sabato 20 giugno 2009

Consulenza legale. Affitto: stipulazione del contratto

Di recente mi è stata chiesta una consulenza legale riguardo il regime giuridico degli affitti di casa, che tecnicamente andrebbe meglio definito come "contratto di locazione per uso abitativo". Colgo l'occasione per condividere con tutti i lettori quanto riferito al mio cliente.

Per legge il contratto di affitto di una casa, può essere solo di due tipi.
Primo tipo: con un canone libero e una durata fissa di quattro anni rinnovabili per altri quattro (il costo del canone non è sottoposto ad limite massimo, ma il proprietario si obbligato per un periodo maggiore);
Secondo tipo: predisposto dalle organizzazioni di proprietari e inquilini, con canone calmierato e una durata fissata a tre anni rinnovabili per altri due (il costo del canone sarà meno oneroso, ma il proprietario si obbliga per un periodo più breve).
Per le locazioni di durata transitoria, invece, sono previsti contratti di durata da uno a diciotto mesi e, per gli studenti fuori sede, da sei mesi a tre anni, anche questi predisposti dalle associazioni.
Per legge sono nulli tutti i contratti che prevedano una durata inferiore a quella prevista; nullo è anche ogni patto (al di fuori del contratto stesso) con cui le parti si accordino per il pagamento di un canone d'affitto superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
Se questo succede, l'inquilino, entro 6 mesi dal rilascio dell'immobile, può chiedere la restituzione delle somme pagate in più (dimostrando la maggiorazione attraverso le matrici degli assegni o, in mancanza, ricorrendo a testimoni).

4+4 a canone libero
Questo contratto prevede una durata non inferiore a 4 anni, scaduti i quali si rinnova automaticamente per altri quattro, a meno che il proprietario non decida di usare l'appartamento come abitazione o di adibirlo ad uso professionale propria del coniuge dei figli o dei fratelli, o ancora decida di ristrutturarlo completamente.
Trascorso anche il secondo quadriennio si può procedere così:
- rinnovare le condizioni del contratto (per esempio aumentando il canone);
- rinunciare al rinnovo.
Chi prende l'iniziativa (di rinnovo o di disdetta) deve comunicare le sue intenzioni alla controparte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 6 mesi prima della scadenza naturale del contratto. Se nessuno dei due inoltra la disdetta, il contratto si rinnova tacitamente alle vecchie condizioni. La parte interpellata deve rispondere, con raccomandata, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta o di accordo, la locazione scade dal giorno previsto dal contratto.

3+2 a canone calmierato
In alternativa al contratto precedente, le parti possono stipulare il contratto di locazione definendo la misura del canone e la durata del contratto sulla base di accordi siglati dalle organizzazioni di inquilini e proprietari alla presenza del ministro dei Lavori Pubblici.
Questo tipo di contratto non può avere durata inferiore ai tre anni. Alla prima scadenza del contratto, se le parti non si mettono d'accordo per il rinnovo, il contratto è prorogato di diritto per altri 2 anni, salvo la possibilità di disdetta per le stesse ipotesi previste per i contratti a canone libero.
Scaduti anche gli ultimi due anni, ciascuna delle parti può attivare la procedura di rinnovo a nuove condizioni, o comunicare la rinuncia al rinnovo con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della scadenza. In mancanza di comunicazioni il contratto è rinnovato tacitamente. Se desiderate stipulare un contratto a canone concordato, dovrete usare i contratti tipo depositati presso i comuni, insieme agli accordi territoriali.

Contratti già stipulati
Se avete in corso un contratto stipulato con le vecchie regole del patto in deroga e dell'equo canone, per voi non cambia nulla. Si applicheranno, infatti, le vecchie regole fino alla scadenza del contratto: a quel punto, in caso di rinnovo, starà a voi (e alla vostra controparte) la scelta di uno dei due tipi di contratto previsti dalla nuova legge.


Affitti temporanei
Nel caso di studenti fuori sede, o di chi cerca casa per uso temporaneo, si può affittare l’appartamento solo alle condizioni concordate tra le organizzazioni di categoria. La legge distingue tra due tipologie: quella per soddisfare esigenze temporanee di varia natura e quella per motivi di studio. Questi contratti, secondo il decreto del ministero dei Lavori Pubblici che ne determina le caratteristiche, non possono avere una durata inferiore al mese e superiore a diciotto.
Fanno eccezione i contratti di locazione rivolti a studenti universitari fuori sede che devono avere una durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni e possono essere sottoscritti sia da singoli studenti sia da gruppi. Anche per questi contratti esistono i modelli depositati presso i comuni interessati.

Tutti i contratti di locazione, fatta eccezione per quelli di durata inferiore ai 30 giorni in un anno, devono essere depositati presso l'ufficio dei registri immobiliari entro 20 giorni dalla firma.
- L'aliquota per l'imposta di registro generalmente è pari al 2% annuo della somma pattuita annualmente (escluse le spese condominiali, purché vengano evidenziate a parte nel contratto), ma questa percentuale varia ogni volta in base alle direttive della legge finanziaria.
Anche per gli appartamenti ammobiliati l'aliquota è del 2%; se invece si sottoscrivono due contratti distinti si paga il 2% per l'appartamento e il 3% per l'arredo.
- E’ possibile pagare l'imposta con un solo versamento anche per gli anni successivi al primo. In questo caso otterrete uno sconto pari alla metà del tasso d'interesse legale moltiplicato per il numero di annualità.
- La richiesta di registrazione può essere fatta indifferentemente sia dal proprietario sia dall'inquilino e a entrambi spetta il pagamento dell'imposta (divisa in parti uguali).
Per la pratica ci vogliono due copie del contratto firmate in originale e una marca da bollo. L'ufficio fornisce alcuni moduli da compilare e il bollettino per il versamento dell'imposta che può essere effettuato direttamente presso il concessionario addetto alla riscossione, in posta o in banca.

Prima di entrare nell'appartamento, o di far entrare il nuovo inquilino, ci sono ancora tre passi da fare.

1. Deposito cauzionale
Generalmente, al momento della firma del contratto, l'inquilino deve consegnare al proprietario una somma di denaro, la cosiddetta cauzione. La cauzione potrà essere utilizzata dal proprietario per coprire le spese di eventuali danni causati dall'inquilino. Per legge la cauzione non può essere superiore a tre mesi di canone. Il denaro è tenuto in deposito per tutta la durata della locazione e produce interessi legali che devono essere liquidati all'inquilino alla fine di ogni anno, anche se manca una richiesta espressa. Se non ci sono stati danni per colpa dell'inquilino, la cauzione viene restituita alla fine della locazione. Generalmente, per semplificare l'operazione di calcolo degli interessi, ci si accorda per versare la cauzione su un conto vincolato i cui interessi vengono direttamente versati all'inquilino.

2. Mensilità anticipate
Oltre alla cauzione molti proprietari richiedono, alla firma del contratto, il pagamento anticipato di alcune mensilità del canone. Si tratta di usi locali che possono variare da provincia a provincia, ma in linea di massima la richiesta è di tre mensilità. Al contrario del deposito cauzionale, che non può mai essere usato per coprire il pagamento del canone, questa somma ha proprio la funzione di pagamento anticipato dei primi mesi di affitto, che di conseguenza non dovranno più essere corrisposti dall'inquilino.


3. Inventario dello stato dell'abitazione
Prima di entrare nel locale in affitto conviene, sia all'inquilino che al proprietario, fare un inventario dello stato dell'abitazione al momento della consegna.
In questo modo, in caso di danni, sarà chiaro a chi spetterà il pagamento delle riparazioni. Questa semplice precauzione tutela da un lato l'inquilino, che non vedrà imputarsi dei danni non causati da lui, dall'altro il proprietario, che non dovrà provare che il danno è stato fatto dall'inquilino. Il verbale, scritto e firmato in duplice copia, viene allegato al contratto. Ognuno conserva la sua copia, che può essere usata come prova al momento del rilascio dell'appartamento per valutare la condizione dei luoghi. Si tratta di una garanzia per l'inquilino, in quanto il proprietario ha 5 anni di tempo per effettuare la verifica dell'appartamento e chiedere eventualmente il risarcimento. Per preparare questo documento non è necessario ricorrere a un esperto: procedete con ordine iniziando dal soffitto per poi passare ai muri, alle porte, alle finestre e al pavimento. Inserite nella lista anche tutti gli oggetti presenti in casa, specificando le loro condizioni. Menzionate tutto quello che è danneggiato, mal conservato, fuori uso, sporco e così via.